Art. 153.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione previsti dall'articolo 149 sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23.
      2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
      3. Nel caso di cui al comma 2 il datore di lavoro:

          a) sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 150;

          b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o per ridurre i rischi;

          c) tiene conto del parere del medico competente ai fini dell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o per ridurre il rischio;

          d) prende le misure necessarie affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile.